Contrasti interpretativi sull’Art.62: il parere dello studio legale Withers

Riceviamo il seguente parere tecnico dallo studio Withers, che riteniamo utile proporre come posizione terza, rispetto al dibattito in corso fra industria e distribuzione e fra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Politiche Agricole. Il parere di Withers è interessante poiché si tratta di uno studio legale con sede a Londra con 750 professionisti distributi a livello mondiale su 10 uffici, in cui è presente anche Milano.

Premessa
Com'è noto, l'art. 62 del D.L. n. 1/12 (di seguito: “Art. 62”), in vigore dal 24 ottobre 2012, disciplina il ritardo dei pagamenti nelle cessioni di prodotti agroalimentari.
Il 1 gennaio u.s. è entrata in vigore la nuova disciplina generale, di matrice europea, sul ritardo nei pagamenti per tutte le transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/12 di recepimento della Direttiva Europea n. 2011/7/UE - di seguito “Decreto”).

Le incompatibilità
La sovrapposizione delle due normative ha creato forti dubbi poiché le stesse pongono
regole diverse incompatibili tra loro: - Il Decreto prevede il termine di pagamento di 30 giorni, mentre l'Art. 62 prevede, per i prodotti non deteriorabili, il termine di 60 giorni.

- Il Decreto prevede che il termine di pagamento decorra dal ricevimento della fattura o della merce, mentre l'Art. 62 prevede che decorra dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

- Il Decreto prevede che il termine legale possa essere esteso convenzionalmente e
che possa anche superare i 60 giorni, mentre l'Art. 62 prevede l'inderogabilità dei termini.

- Il Decreto sancisce espressamente la nullità delle clausole contrattuali con esso contrastanti, mentre l'Art. 62 non prevede espressamente alcuna forma di invalidità.

- L'Art. 62 prevede sanzioni amministrative pecuniarie (tra 500 ed 500.000 euro) a carico del cessionario che non paghi tempestivamente, mentre il Decreto non
prevede conseguenze amministrative.
Il contrasto tra le due normative ha portato a chiedersi se la sopravvenuta disciplina
generale del Decreto abbia superato ed abrogato la precedente disciplina speciale dell'Art. 62.

Pareri contrastanti fra Sviluppo Economico e Mipaf
Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile si sono espressi sul punto il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Politiche Agricole manifestando due pareri contrastanti e diametralmente opposti tra loro.
Con nota del 27 marzo u.s., il Ministero dello Sviluppo Economico, dichiarava espressamente che l'Art. 62, nella parte i cui detta i termini di pagamento e prevede le relative sanzioni amministrative, "è stato abrogato tacitamente ed oggi non è più in vigore".
Il Ministero giunge a questa conclusione basandosi sostanzialmente su due argomenti.
Il primo è il principio lex posterior derogat priori (la legge successiva abroga implicitamente le leggi precedenti con essa incompatibili); il secondo è il principio gerarchico (l'Art. 62 ha matrice meramente nazionale e, quindi, non può derogare al Decreto che, avendo matrice comunitaria, è gerarchicamente sovraordinato).

Pochi giorni dopo, con nota del 2 aprile u.s., il Ministero delle Politiche Agricole prendendo nettamente le distanze dalla tesi dell'altro Ministero, dichiarava: "Risulta, di contro, che l'Art. 62  non sia stato in alcun modo inciso né dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2012, né dalla Direttiva 2011/7/UE".
Secondo il Ministero delle Politiche Agricole, poiché l'Art. 62 è norma speciale rispetto al Decreto (in quanto regola la sola categoria dei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari), non trova applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo, ma lo specifico principio elaborato dalla giurisprudenza lex posterior generalis non derogat legi priori speciali (la legge generale sopravvenuta non abroga la precedente legge speciale). Inoltre, non trova applicazione nemmeno il criterio gerarchico perché l'Art. 62 non si pone in contrasto con il diritto comunitario, in quanto è la stessa Direttiva Europea n. 2011/7/UE a prevedere la possibilità di essere derogata dalle leggi nazionali che prevedano misure di maggior favore per il creditore (quali sono quelle poste dell'Art. 62). Infine, il Ministero delle Politiche Agricole ricorda che l'Art. 62 è stato altresì qualificato dal Consiglio di Stato come norma di applicazione necessaria, quindi addirittura prevalente su eventuali diverse norme straniere ed internazionali.

Il parere di Withers
Tra le due posizioni ministeriali, appare assolutamente più solida, argomentata e condivisibile la posizione del Ministero delle Politiche Agricole sicché si ritiene di poter affermare che l'Art. 62 sia senz'altro tuttora vigente.
Rimane, invece, tutt'ora irrisolta la questione relativa all'applicazione dell'Art. 62 alle cessioni di prodotti agroalimentari destinati all'estero, ma consegnati ex works.

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