Lavoro festivo: la sentenza del Tribunale di Rovereto

Despar festival aspiag service

Un nuovo tassello si aggiunge sul versante del lavoro domenicale all'interno dei punti di vendita della gdo. Sul tema è intervenuto anche il Tribunale di Rovereto (Tn), con una sentenza riguardante l'organizzazione delle aperture nei giorni festivi. Sostanzialmente, la sentenza del tribunale trentino indica che mentre è nelle disposizioni delle organizzazioni sindacali quanto attiene al lavoro nei punti di vendita nei giorni feriali (e quindi tali organizzazioni sono titolate a essere controparte per quanto concerne il contratto di lavoro collettivo), allo stesso modo le organizzazioni sindacali non dispongono del diritto di regolamentare la presenza o meno degli addetti sul posto di lavoro nei giorni festivi. In questo caso, la controparte parrebbe restare direttamente il singolo lavoratore, né il tema può essere inserito fra le clausole obbligatorie del contratto collettivo. Nel quale rimarrebbe un semplice accordo di indirizzo.

Come dire che il lavoro festivo deve prevedere accordi aggiuntivi ad hoc tra retail e lavoratori favorevoli. Che, se verificati positivamente, consentono l'apertura del negozio, in caso negativo invece no.

La sentenza è legata al ricorso contro provvedimenti disciplinari presentato da alcune addette di Aspiag (Despar) in merito ad assenze dal lavoro in giorni festivi. Chiamato a esprimersi, il tribunale ha riconosciuto l’annullabilità delle clausole contenute nei contratti individuali di lavoro volte a rendere obbligatoria e automatica la prestazione lavorativa in giorno festivo. Il diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro in giorno festivo -aggiunge una nota della Uil- va oltre qualsiasi deroga eventuale o patto stabilito tra azienda e sindacato.

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