In seguito al nuovo regolamento (UE) N. 931/2011 varato dalla Commissione Europea -in vigore dal 1 luglio 2012 in tutti gli Stati membri- che stabilisce le disposizioni per l'applicazione dei requisiti di rintracciabilità per gli operatori del settore alimentare riguardo gli alimenti di origine animale, GS1 Italy/Indicod-Ecr ha realizzato un gruppo di lavoro con le aziende del settore del largo consumo coinvolte.
L’obiettivo è quello di garantire i requisiti fissati dal nuovo regolamento attraverso l’attivazione degli standard GS1 per gli imballi e le unità logistiche e lo scambio elettronico dei documenti, in particolare il messaggio standard Desadv.
I requisiti fissati dal regolamento (UE) N. 931/2011
In particolare, per gli alimenti di origine animale, gli operatori del settore alimentare sono chiamati a garantire l’archiviazione dei dati ricevuti dal fornitore e di quelli forniti ai clienti. Inoltre gli operatori sono tenuti a mettere a disposizione dell'autorità competente -se lo richiede- le seguenti informazioni:
1. Descrizione dettagliata degli alimenti;
2. Il volume o la quantità degli alimenti;
3. Il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
4. Il nome e l’indirizzo del mittente (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
5. Il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
6. Il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
7. Riferimento al lotto, o partita, se necessario;
8. La data di spedizione.
A tutti questi requisiti è possibile rispondere con gli standard GS1 per minimizzare le eventuali inefficienze e i costi per la filiera che possano derivare dai processi di tracciabilità e di rintracciabilità.
I risultati che deriveranno saranno contenuti in un documento, che una volta condiviso da tutto il gruppo di lavoro, sarà divulgato.